Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Luca

L’iter burocratico per la concessione dei permessi di prospezione, ricerca (in mare e terraferma) e “coltivazione” (che sta per estrazione) di idrocarburi liquidi e gassosi è regolato dal seguente decreto emanato dal presidente della Repubblica.

Credo sia cosa utile, non mi limito al link, ma ne stralcio la parte principale, la versione completa di tutti gli allegati la potete trovare qui:

d.p.r. 18 aprile 1994, n. 526

Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell’impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Pubblicato su G.U. n. 207 del 5.9.1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardante l’istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l’art. 6 concernente l’individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni all’ambiente e da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, riguardanti, rispettivamente, regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 449, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottata ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

Visto l’art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il quale prevede che la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente;

Visti gli articoli dal 3 al 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, i quali apportano modifiche alla legge 6 gennaio 1957, n. 6, ed alla legge 21 gennaio 1967, n. 613, le quali disciplinano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visti i due decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 6 agosto 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, i quali in attuazione delle disposizioni dell’art. 13 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 9, riguardano, rispettivamente norme transitorie per garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione, ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto l’art. 1, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 220;

Sentito il comitato scientifico di cui all’art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 25 febbraio 1993;

Vista la nota n. 4234/VIA/A.O.13.M. in data 2 giugno 1993, con la quale il direttore generale del Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell’ambiente del Ministero dell’ambiente dichiara di condividere quasi tutte le osservazioni del Consiglio di Stato, specificando nel contempo i motivi per cui talune osservazioni non possono essere accolte;

Ritenuto di dover condividere quanto dichiarato nella predetta nota;

Visto l’art. 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi della finanza pubblica che prevedono il trasferimento al Ministero dell’ambiente delle funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell’ambiente marino e dell’ispettorato centrale per le difesa del mare dello stesso Ministero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 — Permessi di prospezione

1. Il conferimento del permesso di prospezione di cui all’art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere redatto secondo lo schema di cui agli allegati II/A e II/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

2. La pronuncia di compatibilità ambientale non occorre:

a) nel caso in cui il richiedente nell’istanza di permesso si impegni espressamente a non effettuare attività di prospezione all’interno delle aree di cui all’allegato I al presente regolamento, che fa parte integrante del regolamento stesso;

b) per istanze di permessi di prospezione i cui programmi di lavoro comprendano esclusivamente rilievi geologici in campagna, misure gravimetriche, magnetometriche, paleomagnetiche e sismometriche passive, prospezioni geochimiche, rilievi condotti con aerei o satelliti.

3. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al comma 2, il richiedente il permesso di prospezione deve trasmettere al Ministero dell’ambiente — Servizio valutazione impatto ambientale il programma dei lavori e una adeguata cartografia, nonché gli altri elementi necessari per l’effettuazione della verifica medesima. Tale verifica è effettuata dalla commissione per la valutazione dell’impatto ambientale di cui all’art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 2 — Permessi di ricerca

1. Prima del conferimento del permesso di ricerca di cui agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il richiedente deve trasmettere al Ministero dell’ambiente — Servizio valutazione impatto ambientale la seguente documentazione in triplice copia:

a) programma dei lavori;

b) rapporto ambientale redatto secondo gli allegati III/A e III/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

2. Nel caso di permessi di ricerca ricadenti in terraferma il richiedente trasmette la documentazione di cui al comma 1 anche al Ministero per i beni culturali ed ambientali — Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, e alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Ministero per i beni culturali e ambientali e la regione o provincia autonoma interessata, ove ritengano che i lavori in programma, considerate anche le operazioni di ripristino previste, siano in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente, indicano al Ministero dell’ambiente — Servizio valutazione impatto ambientale le attività e le zone specifiche dell’area di ricerca che a loro avviso richiedono uno specifico studio di impatto ambientale.

4. Entro i successivi quarantacinque giorni nel caso in cui il Ministero dell’ambiente, tenuto conto delle eventuali indicazioni di cui al comma 3, ritenga che i lavori in programma siano in grado di produrre rilevanti modificazioni all’ambiente, comunicherà al richiedente e per conoscenza al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato — Direzione generale delle miniere, la necessità di attivare la procedura di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, precisando i tipi di attività previsti nel programma dei lavori e le zone dell’area di ricerca per i quali dovrà essere predisposto uno studio d’impatto ambientale secondo quanto indicato negli allegati III/C e III/D al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

Art. 3 — Concessioni di coltivazione

1. Il conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale di cui all’art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere redatto secondo gli schemi di cui agli allegati IV/A e IV/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

Art. 4 — Proroghe di vigenza dei titoli e modifiche dei programmi di lavoro

1. Le disposizioni dell’art. 2 si applicano anche alle istanze di proroga di vigenza dei titoli ed alle istanze di modifica dei programmi dei lavori riguardanti permessi di ricerca, soltanto nel caso in cui tali istanze si riferiscono a permessi di ricerca rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso in cui comportano attività ed opere non considerate nell’ambito della pronuncia di compatibilità ambientale di cui al successivo art. 8.

2. Le disposizioni dell’art. 3 si applicano anche alle istanze per la modifica significativa dei programmi di lavoro, riguardanti concessioni di coltivazione, soltanto nel caso in cui tali istanze siano presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e comportino la realizzazione di nuovi impianti fissi o di nuove strutture fisse.

3. La Direzione generale delle miniere — Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia di cui all’art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, trasmette al Ministero dell’ambiente — Servizio valutazione impatto ambientale copia delle istanze di cui ai commi 1 e 2, corredata di una relazione tecnica, ai fini della verifica dell’applicabilità degli articoli 2 e 3 del presente regolamento. Il Ministero dell’ambiente — Servizio valutazione impatto ambientale, sentita la commissione per la valutazione dell’impatto ambientale, comunica al richiedente e dall’U.N.M.I.G. le istanze per le quali dovrà essere attuata la procedura di compatibilità ambientale.

Art. 5 — Presentazione delle domande di pronuncia di compatibilità ambientale e della documentazione relativa

1. La domanda di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è presentata dal richiedente al Ministero dell’ambiente — Servizio valutazione impatto ambientale con allegata la seguente documentazione in triplice copia:

a) programma dei lavori;

b) studio di impatto ambientale articolato secondo gli schemi indicati negli allegati II/A e II/B, III/C e III/D, IV/A e IV/B al presente regolamento, rispettivamente per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione;

c) descrizione tecnica dei mezzi, strutture e impianti di cui è prevista la realizzazione e/o l’impiego;

d) sintesi non tecnica con allegati grafici di agevole riproduzione;

e) una o più dichiarazioni giurate, di cui al comma 3 del presente articolo;

f) la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione secondo quanto disposto al successivo art. 6.

2. La documentazione di cui al comma 1 va presentata in duplice copia anche al Ministero per i beni culturali ed ambientali — Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici ed alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata se la domanda di pronuncia riguarda un’istanza per il rilascio di un titolo minerario ricadente in terraferma.

3. L’esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nella documentazione di cui al comma 1, sono attestate da apposita dichiarazione giurata resa da professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che hanno firmato lo studio di impatto ambientale.

Art. 6 — Pubblicità

1. Il richiedente la pronuncia di compatibilità ambientale, deve depositare almeno una copia della documentazione di cui all’art. 5 presso il competente ufficio della regione o della provincia autonoma il cui territorio è interessato dalle attività previste nel programma dei lavori, ovvero presso la competente capitaneria di porto nel caso in cui tali attività interessino il mare territoriale o la piattaforma continentale.

2. Il richiedente deve inoltre provvedere alla pubblicazione dell’annuncio di cui all’art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul quotidiano più diffuso nella regione o nella provincia autonoma il cui territorio è interessato dalle attività previste nel programma dei lavori, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

3. Per quanto non diversamente disposto dai successivi commi, dovrà farsi riferimento per le modalità dell’annuncio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell’ambiente in data 11 agosto 1989 “Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; modalità dell’annuncio su quotidiani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1989, e successive circolari integrative o di rettifica.

4. L’annuncio deve in ogni caso contenere: l’indicazione della natura del titolo minerario (permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) in relazione al quale è stata richiesta la pronuncia di compatibilità ambientale; una sommaria descrizione del programma dei lavori; l’indicazione degli uffici regionali ovvero delle capitanerie di porto presso i quali il pubblico può consultare la documentazione presentata ai fini della valutazione dell’impatto ambientale.

5. Sono esclusi dalla pubblicità di cui ai precedenti comma i dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina vigente in materia di tutela del segreto industriale, nonché quelli che rivestono carattere di riservatezza ai sensi degli articoli 39 e 71 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

6. I dati e le informazioni di cui al comma 5 devono essere trasmessi in plico separato alle amministrazioni di cui all’art. 5.

Art. 7 — Istruttoria tecnica per il giudizio di compatibilità ambientale

1. Ai fini dell’istruttoria tecnica per il giudizio di compatibilità ambientale, la commissione di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ove necessario, richiede i pareri di enti, amministrazioni pubbliche e di organi di ricerca tecnico-scientifica dello Stato. Ciascuna richiesta, in relazione allo stato di avanzamento dell’istruttoria, indica il termine ultimo per la trasmissione del parere, termine che comunque non può superare i sessanta giorni.

2. Ove sia verificata l’incompletezza della documentazione presentata, il Ministro dell’ambiente provvede a richiedere, possibilmente in unica soluzione, le integrazioni necessarie.

3. L’istruttoria tecnica si conclude con parere motivato della commissione tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dalle attività di prospezione, ricerca o coltivazione, sul sistema ambientale, raffrontando la situazione preesistente con la situazione che potrebbe aversi a seguito dello svolgimento delle attività minerarie programmate. La commissione identifica inoltre, se necessarie, le prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale delle attività minerarie programmate.

Art. 8 — Giudizio di compatibilità

1. Per le procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, il giudizio di compatibilità è reso ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6, esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.

2. Ove tali procedure riguardino attività di prospezione, di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale o nella piattaforma continentale, in attuazione dell’art. 1, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dell’art. 1, commi 8, 9, 10 ed 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell’ambiente provvede con proprio decreto.

Art. 9 — Accordo procedimentale

1. Al fine di accelerare le procedure per l’acquisizione dei concerti, intese, pareri, nulla osta previsti dalle norme vigenti in fase di conferimento di titoli minerari e successivi provvedimenti, in base anche alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni competenti ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 8 luglio 1986, n. 349, e 9 gennaio 1991, n. 9, possono sottoscrivere un accordo procedimentale.

2. Al fine di accelerare le procedure connesse all’espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 8 in connessione con le procedure riguardanti il rilascio di titoli minerari il Ministro dell’ambiente, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e il Ministro per i beni culturali e ambientali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sottoscrivono un apposito accordo procedimentale.

3. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree naturali protette di cui all’art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree naturali sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, ove consentite dai relativi regolamenti e misure di salvaguardia, possono formare oggetto di apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni o gli enti preposti alla gestione delle aree naturali medesime. Tali convenzioni devono tra l’altro assicurare il rispetto delle prescrizioni eventualmente stabilite nel giudizio di compatibilità di cui all’art. 8.

Art. 10 — Attività in zona esclusiva ENI

1. L’ENI, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è tenuto a presentare al Ministero dell’ambiente — Servizio valutazione impatto ambientale e al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato — Direzione generale delle miniere, U.N.M.I.G., con almeno novanta giorni di anticipo, un programma con cadenza biennale, per le attività di prospezione e ricerca che hanno luogo nelle zone di cui all’art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136. A tale programma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, in relazione alle attività previste.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’inizio delle attività di sviluppo e coltivazione nelle zone di cui all’art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n.136, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’art. 3 del presente regolamento.

Art. 11 — Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle istanze di permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, presentate dopo la data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e la cui istruttoria non sia conclusa con parere del comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato I

1. Aree naturali protette di cui all’art. 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, istituite o comunque perimetrate ai sensi della medesima legge.

2. Aree di importanza naturalistica perimetrate e sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 6 della legge n. 394/1991 o in attuazione di atti e convenzioni internazionali.

3. Aree marine e terrestri soggette a vincolo archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089; ed aree soggette a vincolo paesistico puntuale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

4. Aree di ripopolamento e di tutela biologica di cui all’art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Ora, oltre ad avere un quadro piu’ chiaro di cosa debba esserci dietro queste attività, spero si possano condividere le riflessioni che a me sono venute molto spontanee.

La “prospezione” dovrebbe essere un’attività di ricerca non invasiva, cioè che mira a rivelare la presenza di idrocarburi senza impatti sul territorio, analisi di acqua o aria o altri elementi. La ricerca è invece l’attività necessaria e propedeutica all’eventuale coltivazione/estrazione. In buona sostanza la prospezione non dovrebbe implicare perforazioni.

Per la “prospezione” non occorre pronuncia di compatibilità ambientale se la zona interessata non rientra fra le seguenti:
1. Aree naturali protette di cui all’art. 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, istituite o comunque perimetrate ai sensi della medesima legge.
2. Aree di importanza naturalistica perimetrate e sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 6 della legge n. 394/1991 o in attuazione di atti e convenzioni internazionali.
3. Aree marine e terrestri soggette a vincolo archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089; ed aree soggette a vincolo paesistico puntuale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
4. Aree di ripopolamento e di tutela biologica di cui all’art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Chissà se la zona di acque territoriali prospiciente una riserva naturale rientra in una delle suddette. Forse no. Ammettiamo che non vi rientri.

Per avere il permesso di ricerca pero’ si deve presentare oltre al programma dei lavori anche un dettagliato rapporto ambientale nella seguente forma (regolato dall’allegato IIIB per le ricerche in mare):

1. Finalità ed obiettivi del programma di ricerca.
2. Descrizione delle tecnologie di ricerca;
2.1 descrizione dei sistemi di rilevamento geofisico con particolare riguardo a:
2.1.1 tipologia delle navi utilizzate;
2.1.2 tipologia delle attrezzature di rilevamento;
2.1.3 tipologia della sorgente di onde elastiche;
2.1.4 tempi di esecuzione;
2.1.5 normativa e standard di riferimento;
2.2 descrizione delle operazioni di perforazione, con particolare riguardo a:
2.2.1 tecniche di perforazione e circolazione dei fluidi di perforazione;
2.2.2 tecniche di prevenzione rischi ambientali;
2.2.3 misure di attenuazione di impatto ed eventuale monitoraggio;
2.2.4 stima della produzione di rifiuti, delle emissioni di inquinanti chimici in atmosfera, della produzione di rumori e vibrazioni;
2.2.5 tecniche di trattamento e discarica dei reflui (compresi i detriti di perforazione);
2.2.6 chiusura mineraria od eventuale completamento, con programma di rimozione delle strutture;
2.2.7 tempi di realizzazione della messa in postazione, della perforazione, di eventuali prove di produzione, della rimozione delle strutture, dell’abbandono postazione;
2.2.8 normativa e standard di riferimento.
3. Situazione ambientale:
3.1 delimitazione delle aree interessate dalle operazioni, su carta idrografica in scala opportuna;
3.2 altre utilizzazioni dell’area, con particolare riguardo al regime vincolistico: 3.2.1 zone marine di tutela biologica (legge n. 963/1965);
3.2.2 zone marine di ripopolamento (legge n. 41/1982);
3.2.3 aree marine a parco (art. 31 della legge n. 979/1982);
3.2.4 zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 394/1991;
3.2.5 aree archeologiche marine (legge n. 1089/1939);
3.3 descrizione dei sistemi ambientali interessati dal programma, su carta idrografica in scala opportuna con riferimento a: 3.3.1 caratteristiche batimetriche e geomorfologiche dal fondo marino;
3.3.2 caratteristiche meteo-oceanografiche;
3.3.3 caratteristiche chimico-fisiche e biologiche caratteristiche della vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, con particolare riguardo al bentos;
3.3.4 eventuale caratterizzazione paesaggistica delle aree di costa, nel caso di permessi interessanti significativamente aree marine entro tre miglia dalla costa;
3.4 bibliografia di riferimento.

Nei commi 3 e 4 dell’art. 2 pero’ non sembra essere necessario ai fini della concessione del permesso di ricerca alcuna valutazione di impatto ambientale se il ministero dell’ambiente “non ritenga che i lavori in programma siano in grado di produrre rilevanti modificazioni all’ambiente“, e nel caso della ricerca in mare, non vengono interessati altri enti, nè istituzioni locali.
Decorsi i tempi previsti se nessuno pensa che la cosa sia dannosa il permesso viene assegnato, almeno cosi’ pare, ahimè!

Per la coltivazione pero’ lo studio di impatto ambientale ci vuole per forza.

Infatti va comunque presentata la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’art. 5 e secondo i dettami riportati negli allegati citati:
a) programma dei lavori;
b) studio di impatto ambientale articolato secondo gli schemi indicati negli allegati II/A e II/B, III/C e III/D, IV/A e IV/B al presente regolamento, rispettivamente per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione;
c) descrizione tecnica dei mezzi, strutture e impianti di cui è prevista la realizzazione e/o l’impiego;
d) sintesi non tecnica con allegati grafici di agevole riproduzione;
e) una o più dichiarazioni giurate, di cui al comma 3 del presente articolo;
f) la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione secondo quanto disposto al successivo art. 6.

Interessante la lettera f che fa riferimento all’articolo 6, che parla di deposito della documentazione presso la capitaneria di porto e di pubblicazione su quotidiani secondo l’art.6 comma 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349:
“L’annuncio dell’avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.”

Quindi se avranno il permesso piu’ importante, quello che vorremmo scongiurare, dovremmo poterlo sapere in anticipo e, presso la competente capitaneria di porto dovranno aver depositato tutto il dettaglio sopra elencato (compresa l’evidenza di averne dato notizia ai cittadini).

A voi tutti che riflessioni vengono in mente? Discutiamone.
Per i nostri amministratori: a che punto siamo dell’iter burocratico per le piattaforme che vediamo da tanto tempo davanti la nostra costa?



'Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi' ha ricevuto 2 commenti:
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  1. Unregistered
    EmergenzAmbiente
    giovedì 8 maggio 2008 ore 16:13 - Permalink al commento

    Carissimi, sabato 17 maggio ore 10 al Caffè Letterario presso il Museo delle Genti D’Abruzzo, Via delle Caserme-parallela di cso Manthonè a Pescara:
    SEMINARIO per costruire sinergie, organizzarci, parlarci, ascoltare.

    [Rispondi]

  2. Lucfan
    Lucfan
    mercoledì 7 maggio 2008 ore 16:10 - Permalink al commento

    Segnalo da Marelibero.net:

    V.I.A : in Abruzzo “nove minuti” per valutare un progetto che riguarda ilterritorio!
    7 Maggio 2008 – Posted by admin
    COMUNICATO STAMPA Nuovo Record per la pubblica amministrazione. Questa volta è dellaRegione Abruzzo. Nove minuti: è questo in media il tempo che il ComitatoValutazione di Impatto Ambientale avrà per valutare l’impatto diprogetti e piani quali cave, varianti ai Piani Regolatori Generali,impianti scioviari e fonderie in provincia di L’Aquila. Più lenti,“ben” [...]
    http://www.marelibero.net/2008.....erritorio/

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