Compenso in denaro per chi non può godere delle ferie

Compenso in denaro per chi non può godere delle ferie

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IL Legislatore ha disposto che ogni lavoratore subordinato “matura” un certo numero di giorni di ferie calcolate su base annua ed in proporzione al lavoro prestato e non inferiore, in ogni caso, alle quattro settimane. Questa semplice disposizione è chiaramente enunciata nel d.lgs n. 66/2003. La stessa norma ha chiarito che le ferie non possono essere “monetizzate”, cioè il datore di lavoro non può corrispondere al prestatore una somma di danaro in cambio di una rinuncia al periodo di riposo.

Il Legislatore ha così disposto non tanto perché un periodo di riposo consente di affrontare con rinnovato vigore un ulteriore periodo lavorativo, ma soprattutto perché la meritata vacanza concorre al mantenimento della salute psicofisica di chi ne usufruisce.
Purtroppo in alcuni casi il lavoratore può trovarsi nell’assoluta impossibilità di godere delle agognate ferie. In simili situazioni sarebbe ingiusto non lenire in qualche modo il mancato beneficio del periodo di riposo.

Il Consiglio di Stato è intervenuto sulla materia, con sentenza depositata nel luglio scorso, chiarendo che il lavoratore impossibilitato a usufruire del periodo di ferie ha diritto ad un compenso sostitutivo.

Ai Giudici Amministrativi si era rivolto un ispettore di polizia che, costretto ad un lungo tempo di aspettativa, era andato in pensione senza poter beneficiare delle ferie.
Egli, quindi, chiedeva che gli venisse corrisposta una somma di denaro compensativa.

In giudizio, il costituito Ministero, sostenendo che le ferie non fossero maturate nel tempo in cui il pubblico ufficiale era rimasto lontano dal servizio, riteneva di non dovere indennizzarne il mancato godimento.

Il Consiglio di Stato ha rigettato una simile tesi, sancendo che le ferie maturano anche nel periodo di aspettativa per infermità e ciò perché, come accennato in precedenza, esse sono uno strumento posto a tutela della salute e dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore subordinato, permettendogli, tra l’altro, di “partecipare in maniera più incisiva alla vita familiare e sociale”.

Ecco allora che nei casi in cui il lavoratore si trovi nella totale impossibilità di beneficiarne esse devono essere pagate.
Altrimenti il divieto di “monetizzazione” delle ferie anziché tutelare il dipendente, come nelle intenzioni del Legislatore, finirebbe per trasformarsi in una mancata tutela del lavoratore.

paolodelviscio@vastesi.com



'Compenso in denaro per chi non può godere delle ferie' ha ricevuto 5 commenti:
il più recente in testa

  1. Unregistered
    Advocatus
    venerdì 6 marzo 2009 ore 23:51 - Permalink al commento

    Era na volta…

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  2. Unregistered
    Lu_malament
    sabato 27 dicembre 2008 ore 15:58 - Permalink al commento

    Questo Natale abbiamo scoperto che chi non può godere delle ferie può godere della cassa integrazione…e viceversa!!!!!!!!!!

    [Rispondi]

  3. Unregistered
    Avv. Paolo del Viscio
    mercoledì 10 dicembre 2008 ore 11:03 - Permalink al commento

    grazie per i complimenti!!!

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  4. totodix
    totodix
    martedì 4 novembre 2008 ore 20:04 - Permalink al commento

    Mitico!!

    Grazie della dritta, può tornare utile!!!

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  5. Unregistered
    febio
    lunedì 3 novembre 2008 ore 10:23 - Permalink al commento

    grande paolo:D

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