- .: A Vasto
Gli esami non finiscono mai
La normativa sanitaria nel nostro paese, costituisce una materia speciale. Il Legislatore ha previsto, cioè, una serie di norme che hanno lo scopo di disciplinare in maniera speciale l’ambito sanitario per far fronte alle problematiche tipiche del settore.
Spesso tale intervento legislativo ha fini di tutela per il cittadino.
Ad esempio i dirigenti sanitari vengono sottoposti a periodiche verifiche circa la loro competenza allo scopo di vagliarne l’idoneità a svolgere il non facile compito affidatogli. Si vuole garantire che i manager abbiano una professionalità adeguata non solo al momento del conferimento dell’incarico, ma per tutta la durata del loro mandato ed al momento del rinnovo della fiducia.. Il tutto in virtù del decreto legislativo 502/92.
In ossequio a detta norma un direttore sanitario è stato rimosso dal proprio incarico perché ritenuto non all’altezza. Egli si è rivolto al Giudice chiedendo di essere reintegrato nelle proprie funzioni.
Il ricorrente lamentava che la sua destituzione fosse illegittima perché adottata in forza di una procedura viziata.
Il sanitario sosteneva che, in forza del vizio della procedura di insediamento, la commissione esaminatrice non poteva dirsi composta in modo regolare.
Giunta in Cassazione, però, la vicenda ha avuto un esito, per molti versi, inaspettato.
La Suprema Corte, con una sentenza del dicembre scorso, ha sancito il principio secondo il quale i vizi di forma (relativi alla composizione dell’organo esaminatore e, più in generale, alla procedura d’esame) non sono sufficienti a perfezionare l’automatica conferma del dirigente già incaricato.
L’amministratore che si vede privato del proprio ruolo direttivo in virtù di una procedura viziata può chiedere, e in caso ottenere, il risarcimento del danno sofferto, ma non la riconferma nelle stesso incarico per un ulteriore periodo.
Detta conferma, difatti, spetta esclusivamente alla commissioni esaminatrice non potendosi far derivare della circostanza che la procedura risulti viziata, e per ciò illegittima. Occorrerà, dunque, procedere ad una nuova prova d’esame con una commissione lecitamente costituita.
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